Le spese di trasferimento da versare con il saldo prezzo
Le spese di trasferimento da versare con il saldo prezzo
Molte domande vengono ancora rivolte dagli aggiudicatari al professionista delegato per conoscere le spese da sostenere oltre al saldo del prezzo di acquisto.
In primo luogo occorre segnalare che gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro, ovvero in caso di acquisto da società ad IVA, all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale.
Da gennaio 2014 si applica il prezzo valore (Corte cost. 6/2014) anche alle vendite forzate, con tassazione sul valore catastale rivalutato per 115,50 in caso di prima casa e per 126 in caso di ulteriore acquisto. Inoltre sono state ridotte le aliquote dell’imposta di registro (ad. es. prima casa 2%) e non si versa più alcun importo per la trascrizione del decreto di trasferimento in Conservatoria dei registri immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate – divisione territorio).
Oltre agli importi sopra evidenziati normalmente vengono richieste le somme per il pagamento dei diritti di copia per il rilascio di due copie autentiche dell’atto di trasferimento (Euro 11,06 per copie entro le quattro facciate), anche se il decreto di trasferimento è un atto del giudice e, nel caso di estrazione di copia telematica da parte del professionista delegato, vige l’esenzione di diritti.
Le spese di trasferimento devono essere versate unitamente al saldo del prezzo e quindi nel medesimo termine previsto dalla avviso di vendita. In alcuni tribunali (ad es. Milano) gli importi versati dall’aggiudicatario vengono imputati prima alle spese e poi al saldo prezzo, con la conseguenza che se entro il termine perentorio di saldo non viene effettuato il pagamento di tutto quanto dovuto si verifica la decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione con la confisca della cauzione versata.
Qualora l’aggiudicatario debba richiedere un mutuo per ottenere la provvista per il saldo del prezzo, egli deve necessariamente rivolgersi ad un notaio per la stipula dell’atto e versare gli importi richiesti dallo stesso a titolo di onorari e spese.
Nulla è dovuto dall’aggiudicatario a titolo di compenso per le attività svolte, salvo, in alcuni tribunali, gli onorari di redazione del decreto di trasferimento.
Oltre alle imposte sopra evidenziate, qualora il debitore sia moroso per le spese condominiali, l’aggiudicatario dovrà versare anche le spese relative all’anno in corso e all’anno precedente alla firma del decreto di trasferimento, ex art. 63 disp. Att. C.c.
Avv. Mario Santopietro
avvocato@santopietrolex.com