La tassazione del decreto di trasferimento
LA TASSAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO
La tassazione del decreto di trasferimento dell’immobile pignorato, soprattutto in considerazione del proliferare delle leggi che si sono occupate di questo tema, è fonte di continue domande da parte degli interessati e, nonostante ci sia già espressi sul punto, occorre ribadire alcune considerazioni.
A questo proposito è necessario precisare, sin da subito, che la riforma del 23 dicembre 2005, portata dall’art. 1 comma 497, collegato alla finanziaria, che regola la tassazione sulla rendita catastale rivalutata, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato in atto, prezzo-valore, è stato esteso con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 della Corte Costituzionale alle vendite forzate. Occorre però segnalare che tale applicazione di favore spetta solo ai privati che acquistino un immobile abitativo e pertinenze dello stesso. Tale tassazione è applicabile anche nel caso di acquisto della sola pertinenza (magazzino, solaio, cantina o vano autorimessa) qualora si intenda asservirla all’immobile abitativo di cui si sia già proprietari. Occorre, in questo caso, firmare una richiesta all’Agenzia delle Entrate da consegnare unitamente al decreto.
Il decreto di trasferimento viene tassato in base ad alcune ipotesi che si verificano nella pratica. Vista l’applicazione alternativa dell’Iva o dell’imposta di registro, si deve tenere conto della natura del venditore e dell’acquirente, ovvero se siano persone fisiche o persone giuridiche (requisito soggettivo), e della natura dell’immobile trasferito (requisito oggettivo), ovvero se l’immobile sia abitativo (le categorie catastali da A/1 ad A/9) o strumentale per natura, cioè gli immobili, che per loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (fabbricati delle categorie catastali B, C, D, E e A/10).
Nel caso di applicazione di imposta di registro l’art. 10 del D. Lgs. 23/2011 ha semplificato, dal giorno 1 gennaio 2014, la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari di godimento, compresi i trasferimenti coattivi (quelli delle vendite che ci occupano), prevedendo l’aliquota unica nella misura del 9 % (nove per cento). L’aliquota è ridotta al 2 % (due per cento) nel caso in cui il trasferimento abbia, per oggetto, case di abitazione (ad eccezione di quelle della categoria catastale A/1, A/8 e A/9) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis. (c.d. prima casa). Nelle due ipotesi sopra evidenziate l’imposta non può essere comunque inferiore ad Euro 1.000 ed in relazione a tali trasferimenti sono soppresse le esenzioni e le agevolazioni tributarie in vigore, anche se previste in leggi speciali.
Viene anche stabilito che, in relazione agli “atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 (i trasferimenti al 9% e al 2% - ndr), tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie”. Tale normativa è stata poi modificata dal comma 1 dell’art. 26 d.l. n. 104/2013 che introduce, in luogo dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, l’assoggettamento degli atti sopra indicati “a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta ”.
Dunque se prima (fino al 31 dicembre 2013) l’aggiudicatario sosteneva anche l’importo di Euro 149 per la trascrizione (Conservatoria) e voltura (Catasto) del decreto di trasferimento, ora per tale formalità vige l’esenzione da imposte (a meno di trascrizione oltre il termine di trenta giorni che comporta il pagamento della sola penale), consentendo all’aggiudicatario di risparmiare una discreta somma, contando anche le diminuzioni di imposte.
Il professionista delegato, nello svolgimento dell’incarico, dovrà indicare all’aggiudicatario (o all’assegnatario) la somma da versare sul conto della procedura esecutiva per il pagamento delle tasse di registrazione (o IVA) del decreto di trasferimento. Le uniche spese che l’aggiudicatario o l’assegnatario dovrà versare sono: le imposte e tasse del decreto di trasferimento, le tasse di bollo (ad oggi Euro 16 per copia) ed i diritti di cancelleria (a partire da Euro 11,54) per il rilascio delle copie autentiche del decreto di trasferimento per l’esecuzione delle formalità successive alla firma.
Avv. Mario Santopietro